La Suprema Corte stabilisce che la copertura del danno rientra nel contratto assicurativo del sanitario
Secondo la Cassazione (terza sezione civile, sentenza 4738/2019, clicca qui per scaricare la sentenza completa) il medico di medicina generale che sbaglia nel prescrivere un trattamento anticoncezionale a una coppia e nasce un figlio indesiderato, il medico paga le spese di mantenimento per il figlio non voluto. La vicenda alla base della pronuncia della Corte riguardava infatti una coppia di genitori che aveva citato in giudizio il medico di base della donna, chiedendo il risarcimento per i danni da nascita indesiderata che erano derivati dal fatto che il sanitario, al contrario di quanto gli era stato richiesto, aveva prescritto un farmaco non idoneo alla contraccezione, tanto che i due avevano, appunto, generato un figlio. In tutto questo il professionista ha chiamato in causa per il risarcimento la sua compagnia assicuratrice per far fronte alle spese di mantenimento (manleva) quantificate il 116.273 euro oltre agli interessi legali, ma il Tribunale ha accolto la richiesta di risarcimento e respinto la domanda di manleva del medico, successivamente respinta anche dalla Corte di Appello che tuttavia, una volta riesaminata la sentenza in base al dettato della cassazione, l’ha accolta.
Parere positivo alla manleva
A portare la questione sino all'attenzione della Corte di cassazione è stata la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di manleva proposta dal medico nei confronti della propria compagnia, poi confermata anche dalla Corte d'appello. Per la Corte, però, le argomentazioni addotte dai giudici del merito a sostegno del diniego di manleva non sono condivisibili, con la conseguenza che il medico va quindi garantito dalla propria compagnia di assicurazione rispetto alla condanna che gli è stata inflitta.
Le norme ermeneutiche
Si segnala che, nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha enunciato un principio importante, valido in questo come in altri ambiti. In particolare, per i giudici, "l'applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362 ss. c.c. è un'operazione di diritto, che peraltro non è affidata a una potestà dispositiva delle parti coinvolte, id est non dipende da specifiche argomentazioni della parte interessata. Questa deve portare il fatto all'esame del giudice … e poi jura novit curia".
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